Decreto incentivi: DIA e DURC
Quello che preoccupa è che, fino ad oggi, insieme a tale dichiarazione in cui ad assumersi la responsabilità dell’opera era un soggetto abilitato e alla comunicazione del nome dell’impresa che realizzava l’opera, doveva essere anche prodotto il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell’impresa (DURC). La mancata regolarità contributiva da parte delle imprese esecutrici, infatti, comporta attualmente la sospensione della DIA. Se dall’entrata in vigore del Decreto, la DIA non servirà più, divenendo sufficiente una semplice comunicazione del committente che intende realizzare l’opera (senza quindi necessità di un titolo abilitativo) ed il nominativo dell’impresa, è molto probabile che verrà meno, per tutti gli interventi ricompresi nell’art. 5, anche l’obbligo del DURC che nasce come strumento di contrasto al lavoro sommerso e che oggi ha come campo di applicazione anche i lavori privati dell’edilizia soggetti a denuncia di inizio attività.
Poiché la disposizione del decreto su tale punto non dice nulla, la FeNEAL come la UIL esprime preoccupazione. In sostanza: in mancanza di DURC l’impresa, pur non in regola nei confronti dei propri dipendenti, potrebbe comunque effettuare gli interventi commissionati.
E’ necessario procedere con molta cautela su questo punto, ed inserire nel Decreto l’obbligo del DURC anche per quelle opere che non saranno più soggette a DIA, al fine di scongiurare il rischio che dalla semplificazione burocratica derivi anche una semplificazione di diritti dei lavoratori.
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