MESSAGGIO INPS 1621 del 15/04/2020
MESSAGGIO INPS 1648 del 16/04/2020
Tale congedo viene utilizzato per la cura dei minori durante i periodi di sospensione scolastica, disposta con il DPCMdel 4 marzo 2020, proprio a causa dell’emergenza epidemiologica. Possono fruire di questo congedo i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata, genitori lavoratori autonomi iscritti all’Inps e genitori lavoratori del settore pubblico.
A partire dal 5 marzo 2020, il congedo può essere utilizzato per un periodo continuativo o frazionato, comunque non superiore a 15 giorni complessivi.
Per quanto concerne il congedo per i genitori dipendenti del settore privato, la fruizione della misura è riconosciuta alternativamente ad uno solo dei genitori per nucleo familiare per i figli di età non superiore a 12 anni. In tal caso, l’indennità riconosciuta è pari al 50% della retribuzione. In questo modo, viene ampliata la tutela individuata per il congedo parentale (ex astensione facoltativa) retribuito al 30% dall’Inps.
Il computo delle giornate ed il pagamento dell’indennità avviene con le stesse modalità previste per il pagamento del congedo parentale ed i periodi fruiti sono coperti da contribuzione figurativa. La frazionabilità del periodo è consentita solo a giornate intere e non in modalità oraria.
I genitori lavoratori con figli di età fino ai 12 anni che vogliano fruire del congedo Covid19, sia a conguaglio che a pagamento diretto, devono presentare istanza al proprio datore di lavoro e all’Inps con le proprie credenziali o tramite il patronato utilizzando le normali procedure previste per la richiesta di congedo parentale per i lavoratori dipendenti
È riconosciuta la possibilità di fruire del congedo in argomento anche ai genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, sempre per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni, senza diritto alla corresponsione di alcuna indennità né al riconoscimento della contribuzione figurativa. È fatto divieto di procedere al loro licenziamento ed è garantito il diritto alla conservazione del posto di lavoro. In questo caso, la domanda di congedo Covid-19 va presentata soltanto al datore di lavoro e non all’Inps.
I datori di lavoro comunicano all’Inps le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens, ovvero, per il settore agricolo, relativamente al primo trimestre 2020, con il flusso Dmag, utilizzando i codici evento appositamente introdotti a tal fine e specificati proprio con tale circolare.
Inoltre, il congedo Covid-19 può essere richiesto a condizione che:
– non sia stato chiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting;
– nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
– non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Tali condizioni devono essere autocertificate dal richiedente al momento della presentazione telematica della domanda all’Inps. Si può accedere al congedo Covid-19 anche quando non è più fruibile il congedo parentale ordinario, ossia:
– per genitori che abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti dalla specifica normativa sul congedo parentale (art. 32 del D.lgs n. 151/2001);
– genitori che abbiano figli di età compresa tra i 12 ed i 16 anni.
L’Inps, altresì, precisa che i lavoratori che abbiano già presentato domanda di congedo parentale ordinario e stiano usufruendo del relativo beneficio, non dovranno presentare una nuova domanda di congedo Covid-19, potendo proseguire l’astensione per i periodi richiesti.
I giorni di congedo parentale fruiti durante il periodo di sospensione di cui al citato articolo 23, infatti, saranno considerati d’ufficio dall’Istituto come congedo Covid-19. I datori di lavoro non dovranno, pertanto, computare tali periodi a titolo di congedo parentale. Il congedo parentale Covid-19 può essere richiesto anche dai genitori iscritti alla Gestione separata e dai genitori lavoratori autonomi iscritti all’Inps con le stesse condizioni e con le stesse modalità previste per i lavoratori dipendenti.
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