MENU

MENU

Incrementi Permessi Retribuiti

 

INCREMENTO PERMESSI RETRIBUITI ARTICOLO 33, COMMI 3 E 6, LEGGE N. 104 DEL 1992 

CIRCOLARE INPS N. 45 25/03/2020

permessi 104

È definito un incremento dei giorni di permesso retribuito ai sensi della Legge n. 104 del 1992.  Infatti, in aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti (3 per il mese di marzo e 3per il mese di aprile) è possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile.

Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese. I 12 giorni possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese, ferma restando la fruizione mensile dei 3 giorni ordinariamente prevista.

Il lavoratore nei confronti del quale sia già stato emesso un provvedimento di autorizzazione ai permessi sopraindicati, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile, non sarà tenuto a presentare una nuova domanda, per la fruizione delle suddette ulteriori giornate.

Quindi, in tale direzione i datori di lavoro dovranno considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi. I datori di lavoro comunicano all’Inps le giornate di congedo fruite dai lavoratori, attraverso il flusso Uniemens, secondo le disposizioni e i codici istituiti per queste finalità con la circolare n°45. Per i casi di pagamento diretto, l’indennità è erogata dall’Istituto.

La domanda sarà invece necessaria in assenza di provvedimenti di autorizzazione in corso di validità; a tal proposito, i lavoratori devono presentare domanda secondo le modalità già previste ordinariamente dalla Legge n. 104 del 1992.

Il conseguente provvedimento di autorizzazione dovrà essere considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni, fermo restando che la fruizione delle suddette giornate aggiuntive, sempreché rientrino nei mesi di marzo e aprile, potrà avvenire esclusivamente successivamente alla data della domanda.

CLICCA QUI PER LA CIRCOLARE INPS N° 45 del 25/03/2020