Le categorie interessate dalle indennità COVID-19
– Liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
– Lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO
– Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
– Lavoratori del settore agricolo
– Lavoratori dello spettacolo
I vari articoli del Dl 18/2020 che normano queste particolari indennità contengono disposizioni comuni che le caratterizzano:
Per espressa previsione legislativa tutte le indennità non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.
Di seguito la suddivisione delle singole categorie con le specifiche disposizioni che riguardano ciascuna di esse.
1) LAVORATORI SPETTACOLO: iscritti ex Enpals con almeno 30 contributi giornalieri nel 2019 (limite reddito gg. Enpals non superiore a 50.000 euro). Occorre non essere alle dipendenze di terzi alla data del 17 marzo 2020. Sembrerebbe pertanto che una singola giornata di lavoro/più giornate continuative o meno prestate successivamente al 17 marzo non faccia venire meno il diritto. E’ chiarito nella circolare INPS che l’indennità è compatibile e cumulabile con l’indennità NASPI. Riteniamo che la predetta cumulabilità/compatibilità debba riguardare anche altre prestazioni a sostegno del reddito, fermo restando ovviamente il rispetto di tutti gli altri requisiti richiesti.
2) LAVORATORI STAGIONALI TURISMO E STABILIMENTI TERMALI: dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020. Per “cessato involontariamente” riteniamo debba farsi riferimento a tutte le situazioni di risoluzione del rapporto di lavoro che possono dar luogo a Naspi (dimissioni giusta causa; ecc.). Sottolineiamo, inoltre, che oltre la condizione di essere lavoratore “stagionale” è richiesto che la cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro sia intervenuta con un datore di lavoro rientrante nel settore produttivo di cui sopra.
Proprio al fine dell’individuazione dei datori di lavoro del settore turismo e degli stabilimenti termali l’INPS nella circolare n. 49 fornisce l’elenco delle rispettive attività economiche (Codice CSC di inquadramento aziendale in base a codici ATECO).
Anche in questo caso occorre non essere alla dipendenza di terzi alla data del 17 marzo 2020. Sembrerebbe pertanto che un rapporto di lavoro instaurato successivamente al 17 marzo non faccia venire meno il diritto. E’ chiarito nella circolare INPS che l’indennità è compatibile e cumulabile con l’indennità NASPI. Riteniamo che la predetta cumulabilità/compatibilità debba riguardare anche altre prestazioni a sostegno del reddito, fermo restando ovviamente il rispetto di tutti gli altri requisiti richiesti.
3) LAVORATORI AGRICOLI: rientrano gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) e figure equiparate (piccoli coloni e compartecipanti familiari) che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo. Per questi lavoratori non vi sono vincoli particolari se non quelli di carattere generale riassunti in premessa. Pertanto la prestazione lavorativa svolta nel periodo di emergenza non compromette la percezione dell’indennità. Allo stesso modo è ininfluente la percezione della DsAgr per l’anno 2019.
4) LIBERI PROFESSIONISTI E LAVORATORI CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA: liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data del 23 febbraio 2020, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata. Ulteriore condizione richiesta per i liberi professionisti è non essere iscritta ad altre forme di previdenza obbligatorie. Da quanto sta emergendo, questi lavoratori accederanno alle misure di sostegno messe a disposizione dalle singole Casse professionali.
5) LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI DELL’AGO: ARTIGIANI; commercianti e Cd/Cm. Rientrano anche gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, nonché coadiuvanti e coadiutori iscritti alle tre Gestioni speciali di cui sopra. Per questi lavoratori non viene indicata una particolare data alla quale fare riferimento al fine del diritto all’ indennità. Si ritiene al riguardo che sia sufficiente l’iscrizione alla gestione di appartenenza per accedere all’ indennità ferma restando la condizione di non essere iscritti, al momento della domanda, ad altre forme di previdenza obbligatoria con esclusione della Gestione Separata di cui alla legge 335.
L’INPS ha chiarito che hanno diritto all’indennità anche gli agenti e rappresentanti di commercio iscritti contemporaneamente a INPS Gestione Commercianti e a Fondazione ENASARCO.
Presentazione delle domande in via telematica e rilevazione statistica
L’INPS nella circolare n. 49 fa presente che il rilascio del nuovo servizio di trasmissione telematica delle nuove indennità verrà comunicato con apposito messaggio di prossima pubblicazione. L’Istituto previdenziale ha evidenziato che le nuove procedure saranno improntate alla massima semplificazione.
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