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Rubrica – La sentenza

18 aprile 2024 • News, News salute e sicurezza

LA SENTENZA

Lavori in quota e ponteggi, l’intervento della Cassazione

La Corte di Cassazione Sezione IV si è pronunciata in tema di lavoro in quota con la sentenza n°. 1940 del 17 gennaio 2024.

L’articolo 136 del D.lgs. n. 81/08 – precisa la Suprema Corte – fissa regole di cautela per la realizzazione di ponteggi destinati all’esecuzione di lavori in quota e, ai sensi dell’art. 107 D.lgs. n°. 81/08, “si intende per lavoro in quota” ogni attività lavorativa “che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile”.

Si tratta di un caso in cui la difesa del datore di lavoro imputato nel processo aveva provato a sostenere che l’infortunato non si trovava “sull’ultimo piano del ponteggio (a un’altezza di almeno tre metri da terra) bensì su un piano più basso”.

La Cassazione ha chiarito che “tale circostanza di fatto, quand’anche accertata, non escluderebbe l’applicazione dell’art. 136 D.lgs. n°. 81/08 che mira a garantire la stabilità dei ponteggi destinati allo svolgimento di lavori in quota e non smette di essere applicabile se il lavoratore opera nella parte più bassa del ponte ad una altezza inferiore ai due metri”.

Nel caso concreto esaminato dalla Corte, era in corso un lavoro di demolizione di una volta che doveva svolgersi a più di tre metri di altezza. Per raggiungere la volta in questione era stato predisposto un ponteggio, che si è poi ribaltato. Quel ponteggio, dunque, doveva essere realizzato in conformità alle disposizioni del citato art. 136 D.lgs. n°. 81/08 e, soprattutto, doveva esserne garantita la stabilità. Ciò che non avvenne perché il ponteggio non era assicurato alle pareti e, proprio per questo, si è ribaltato. Il datore di lavoro è stato quindi condannato in via definitiva.

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