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Contratto Edilizia, importante chiarimento del Ministero

29 luglio 2016 • News

Una nota del ministero del lavoro fa chiarezza sul contratto di lavoro da applicare nei cantieri
Nei cantieri dei lavori pubblici si applica il contratto dell’edilizia, sanzioni per chi non si adegua.

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la nota n. 14775 del 26 luglio 2016,  con la quale richiama l’attezione degli organi di vigilanza sulla necessità di procedere alla verifica dei rispetto dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative anche in relazione al personale impiego nell’ambito di appalti pubblici.

La verifica sul mancato rispetto dei citati contratti comporta l’impossibilità di fruire di qualsiasi beneficio normativo e contributivo che l’ordinamento intende riservare a determinate platee di datori di lavoro, ivi compreso l’esonero contributivo già previsto dalle leggi di Stabilità 2015 e 2016.

La questione, va ricordato, nasce dal fatto che, al momento, in cantiere troviamo diverse tipologie di contratto, con costi differenziati. Visto che il Ccnl edile spicca per i suoi costi contributivi elevati, si è fatta strada negli anni la tendenza ad utilizzare altri accordi meno onerosi.

Ora è più chiaro che nei cantieri dove si lavora alla realizzazione di opere pubbliche si deve quindi applicare il contratto nazionale dell’edilizia. Il D.Lgs. n. 50/2016, all’art. 30, comma 4, ha stabilito inequivocabilmente l’applicazione del “contratto leader” in relazione al settore e alla zona in cui eseguono le prestazioni. In particolare si prevede che “al personale impiegato nel lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente”.

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