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Unione-Europea

Una sentenza molto importante

16 febbraio 2015 • INTERNAZIONALE, News

Direttiva Distacco Lavoratori UE. UNA SENTENZA MOLTO IMPORTANTE
La Corte chiarisce la nozione di “tariffe minime salariali dei lavoratori distaccati”.

La crisi finanziaria ed economica ha aumentato a dismisura la pressione competitiva sulle aziende, contribuendo a far si che queste abbiano sacrificato negli anni politiche di innovazione ed investimenti in competenze, per concentrarsi, invece, sulla rincorsa al prezzo più basso a scapito della qualità, della sicurezza e della legalità. Le aziende non sono più in grado di competere a parità di condizioni e finiscono per calpestare continuamente i diritti dei lavoratori. Questa situazione sta degenerando, causando destrutturazione del settore, aumento della precarizzazione, elevato demansionamento e crescita  di forme sleali di concorrenza, irregolarità ed elusione.

C’è una sottile linea d’ombra che separa la tutela dei diritti dei lavoratori e la libera circolazione di imprese e prestazione dei servizi. Come fare a rispettare entrambe, evitando che lo spazio degli uni non comprometta lo spazio degli altri? Una via consisterebbe nel fissare norme e regole precise e soprattutto fare in modo che vengano applicate, che valgano sempre e oltre le interpretazioni troppo spesso labili  che lasciano terreno agli abusi e alle illegalità.

A questo proposito un importante contributo chiarificatore è dato dalla sentenza emessa dalla Corte di giustizia europea lo scorso 12 febbraio, in cui si chiarisce la nozione di “tariffe minime salariali dei lavoratori distaccati”.

La Corte precisa i termini e gli ambiti della direttiva n° 96/71 relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi.  Essa afferma infatti che la direttiva garantisce ai lavoratori distaccati l’applicazione di un nucleo di norme imperative di protezione minima dello Stato membro ospitante, tuttavia non definisce il contenuto sostanziale di tali norme, sebbene fornisca talune informazioni in merito  ma fa espresso rinvio alla legislazione o alla prassi nazionale dello Stato membro ospitante per determinare le tariffe minime salariali. Alla luce di tali considerazioni la Corte conclude che spetta allo Stato membro ospitante definire il calcolo del salario  minimo su base oraria e/o a cottimo, basato sull’inquadramento dei lavoratori,  purché tale calcolo e tale inquadramento siano effettuati sulla base di norme vincolanti e trasparenti, accertamento questo che spetta al giudice nazionale.

In particolare la sentenza di cui sopra esamina il caso di un’azienda polacca, che ha assunto in Polonia e secondo il diritto polacco 186 lavoratori, e li ha poi distaccati presso la sua succursale finlandese. Questa società non ha erogato nei confronti dei lavoratori distaccati alcuni trattamenti minimi retributivi fissati dalla contrattazione collettiva finlandese, che avevano carattere più favorevole rispetto a quelli previsti dalla normativa di origine su molti aspetti (classificazione dei lavoratori, determinazione della retribuzione su base oraria o a cottimo, gratifica per le ferie, indennità giornaliera, indennità per il tragitto, assunzione dei costi di alloggio). I lavoratori hanno reagito istaurando tramite il sindacato locale un contenzioso, nel quale la società polacca si è difesa sostenendo sia la carenza di legittimazione ad agire del sindacato, sia l’inesistenza di un obbligo ad applicare i trattamenti contenuti nel contratto collettivo finlandese. La questione è stata devoluta dal giudice nazionale alla Corte di giustizia europea che, dopo aver riconosciuto la legittimazione ad agire del sindacato, ha ricordato come la direttiva comunitaria sul distacco nazionale dello stato membro ospitante garantisca ai lavoratori stranieri l’applicazione dei trattamenti minimi fissati dalla legislazione o dalla prassi nazionale dello Stato membro ospitante, su alcuni istituti quali le modalità di calcolo dei trattamenti retributivi. Se tali trattamenti sono fissati sulla base di norme vincolanti e trasparenti, devono essere applicati nei confronti dei lavoratori distaccati.
Nello specifico la corte di giustizia, entrando nel merito della definizione di salario minimo, esclude dal suo computo e, quindi,  dal diritto del lavoratore distaccato a percepire l’indennità mensa e i costi dell’alloggio, mentre sono considerati salario minimo l’indennità di trasferta e l’indennità ferie.

Una sentenza molto importante e positiva per la FENEALUIL, “in primo luogo – spiega il Presidente Massimo Trinci –  perché ci legittima, come sindacato italiano,  a  rappresentare i lavoratori distaccati stranieri  presenti nel nostro paese e a far applicare la legge e i nostri contratti. In secondo luogo  perché il dispositivo della sentenza specifica che le imprese che distaccano i lavoratori non possono dedurre dai salari minimi i costi per l’alloggio, per il trasporto e per la posta; che le richieste di risarcimento per il mancato pagamento degli stipendi, così come i periodi di ferie, vengano calcolati secondo il paese ospitante ed infine che i lavoratori distaccati hanno diritto alle indennità giornaliere in base al paese di accoglienza.” “Ma purtroppo c’è anche da dire – aggiunge Trinci – che la sentenza non risolve tutti i problemi connessi ai lavoratori distaccati. Infatti  la direttiva dispone che i loro contributi siano pagati nel paese di origine. Dunque resta  da costruire un sistema efficace che permetta al sindacato italiano e al Ministero del Lavoro di controllare la regolarità dei pagamenti, onde evitare la creazione di dumping sociale nel nostro settore. Una parte potrà essere gestita a livello nazionale ma certamente, se vogliamo una tutela più vasta ed un maggiore contrasto al lavoro nero e illegale, – conclude Trinci – l’iniziativa non potrà non avere un più ampio respiro, di livello comunitario. ”

Sentenza Corte di giustizia dell’Unione europea 120215

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