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Avviso Comune di Fetbb e Fiec

16 febbraio 2015 • INTERNAZIONALE, News

AVVISO COMUNE DI FETBB E FIEC
Per migliorare l’applicazione della Direttiva sul Distacco dei Lavoratori in Unione Europea

Negli ultimi dieci anni il mercato ed il quadro economico del settore costruzioni è cambiato drasticamente, e, anche se molte delle sue problematiche sono comuni ad altri settori, a causa delle sue specificità esso si trova oggi ad affrontare ulteriori questioni che stanno minacciando la sua competitività e sostenibilità a lungo termine. Le costruzioni sono un comparto ad alta intensità lavorativa ed, in contrasto con le altre  e, pertanto, la mobilità di lavoratori ed imprese, nell’ambito del mercato interno, giocano un ruolo cruciale.

Alla luce di questi sviluppi le parti sociali europee del settore costruzioni FETBB e FIEC, hanno deciso di presentare alla Commissione europea un elenco di proposte concrete che, se attuate, potrebbero effettivamente portare ad una parità di condizioni nel settore, a partire dalla direttiva n. 96/71 che regola il distacco di lavoratori dipendenti da aziende straniere in uno Stato membro dell’Unione. La regola vuole che tali lavoratori debbano ricevere un trattamento retributivo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali applicati nei paese ospitanti, ma nella realtà i casi possono essere diversi e non sempre le interpretazioni coincidono.

Ma veniamo all’avviso comune che FETBB e la FIEC hanno elaborato per una corretta applicazione della Direttiva europea sul Distacco dei lavoratori.

  1. Assicurare l’attuazione efficace ed efficiente  della direttiva. “Uno dei ruoli della Commissione europea è garantire la puntuale e corretta attuazione della legislazione UE nei vari Stati membri. In questo senso le parti sociali potrebbero costituire un valore aggiunto grazie alle loro conoscenze e competenze nei vari settori,” ma purtroppo pochissimi di loro sono stati realmente coinvolti finora dalle autorità nazionali interessate in tali processi di attuazione. Per FETBB e FIEC l’attuazione delle disposizioni di cui all’Art. 9 della esecuzione della direttiva sulle prescrizioni amministrative e misure di controllo sono di notevole importanza, “in particolare per quanto riguarda  il fatto che gli Stati Membri possono, in alcune condizioni,  imporre altre prescrizioni amministrative e misure di controllo, nel caso in cui quelle esistenti risultino non sufficienti o inefficaci.” Pertanto le parti sociali europee chiedono alla Commissione europea di riconoscere, come sottolineato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea, che la lotta contro la frode sociale è una “ragione imperativa di interesse generale” e che gli Stati membri possono adottare le misure necessarie conformemente alle loro norme nazionali.
  2. Miglioramento dell’applicazione pratica della sicurezza sociale del regolamento (883/2004) contro le numerose frodi fiscali derivanti dalle difficoltà di intraprendere controlli efficaci in un settore così complesso e frammentato. C’è bisogno di facilitare la comunicazione tra le amministrazioni dei diversi paesi, introdurre sistemi di monitoraggio che favoriscano lo scambio di informazioni come ad esempio  quelle riguardanti la situazione contributiva del lavoratore, consentendo alle autorità del paese ospitante di conoscere le attività del lavoratore distaccato. La situazione potrebbe essere migliorata stipulando accordi bilaterali ed attraverso la notifica preventiva di distacco (vedi punto 6).
  3. Istituzione di un numero di registrazione europea unica. Per creare maggiore trasparenza e  migliorare la verifica ed il controlli, rendendoli più rapidi, tutti i lavoratori e le imprese dovranno avere un numero unico di registrazione europea, ciò consentirà una rapida identificazione delle aziende e dei lavoratori che ora non esiste. Il numero fornirà piena trasparenza riguardo ai fondatori della società, ai rappresentanti legali, indirizzo, capitale, attività, attestazioni e certificati necessari, numero dei lavoratori e altre informazioni indispensabili per garantire una corretta gestione dei rapporti di lavoro e proteggere sia  i lavoratori distaccati che indirettamente quelli del paese ospitante. I dati dovranno essere conservati in un registro unico, a disposizione delle autorità nazionali.
  4. Creazione di un numero ID di sicurezza sociale europeo uniforme per tutti i lavoratori. Questo servizio, associato alla banca dati citata poc’anzi, renderebbe più facili i servizi di ispezione e di verifica delle informazioni, come ad esempio quelli riguardanti la situazione contributiva ed assicurativa di un lavoratore. Ovviamente è indispensabile l’accuratezza e la veridicità delle informazioni inserite. Il numero di sicurezza sociale consentirebbe così di identificare il lavoratore ovunque e di verificare informazioni sul suo stato occupazionale, la sua identità e quella del suo datore di lavoro, con una panoramica di tutti i contributi previdenziali effettivamente pagati.
  5. Definizione della durata massima del distacco. La direttiva definisce il periodo come limitato, ma senza specificarne la durata massima. Un’indicazione è  fornita nel regolamento sulla sicurezza sociale (883/2004), massimo due anni, ma nella realtà non corrisponde, lasciando una porta aperta agli abusi sempre più frequenti. FETBB e FIEC hanno proposto di allineare la durata del distacco, ad esempio, a quella del cantiere considerando che la questione della natura temporanea del distacco dovrà essere un tema da affrontare a livello europeo.
  6. La Commissione europea, secondo FETBB e FIEC, dovrebbe tra le misure del sistema informatico IMI includere un modulo contenente una dichiarazione preventiva di occupazione in caso di distacco, ciò permetterebbe ad ogni azienda di indicare per ciascun lavoratore distaccato: la sede del servizio, la natura dell’attività, l’indirizzo di alloggio, la data di inizio e fine distacco, l’indirizzo del luogo di lavoro, l’identità completa della società e molte altre informazioni utili.
  7. Controllo delle agenzie interinali di lavoro. Le prove sul campo dimostrano che molte delle frodi sociali in distacco avvengono in una relazione triangolare di società, dove accade che molte  agenzie di lavoro temporaneo forniscono semplicemente manodopera, senza alcuna altra informazione. Attualmente anche il lavoro interinale rientra nella direttiva sul distacco  cosicché i lavoratori  hanno diritto a condizioni di lavoro e di occupazione generale almeno pari a quelle che si applicherebbero se fossero assunti direttamente dall’azienda  per lo stesso impiego, ma non sempre succede questo e difficilmente lo stato reale dei fatti emerge.

Per questo motivo è necessario affrontare subito la questione, perché l’unico criterio che può evitare lo sfruttamento dei lavoratori distaccati è la trasparenza e la possibilità di verificare le informazioni relative alle aziende e ai lavoratori coinvolti nel processo di distacco.

 

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