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Nuove tabelle INAIL, ecco cosa cambia

3 aprile 2024 • News, News salute e sicurezza

Nuove tabelle Inail per le malattie professionali: ecco cosa cambia

Con decreto interministeriale del 10 ottobre 2023 è stata approvata la revisione delle tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura, di cui agli articoli 3 e 211 del Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 1124/1965, che sostituiscono quelle precedentemente approvate con decreto interministeriale 9 aprile 2008.

Si tratta delle nuove tabelle delle malattie professionali, elaborate sulla scorta degli ultimi aggiornamenti.
Le nuove tabelle mantengono la struttura a tre colonne che caratterizzava quelle precedentemente in vigore.
La prima colonna contiene le singole patologie raggruppate per agente causale.
La seconda colonna prevede le “lavorazioni che espongono all’azione di…”, seguita dall’indicazione dell’agente causale al quale viene riferita la malattia tabellata.
Nella terza colonna, infine, è riportato, come per le precedenti tabelle, il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione che ha esposto all’agente causale.

Le principali modifiche contenute nella nuova formulazione delle tabelle sono le seguenti (così come indicate in una circolare Inail allegata):

✓ eliminazione nella prima colonna della sottovoce “altre malattie ……” a seguito del rilievo statistico di una sostanziale carenza di denunce relative a tali casi. In definitiva, restano tabellate esclusivamente le malattie elencate;

✓ eliminazione della voce relativa all’Anchilostomiasi, unica malattia professionale da agenti biologici presente nelle precedenti tabelle dell’industria e dell’agricoltura. Come peraltro precisato in più occasioni dall’Inail, anche di recente per i casi di infezioni da Sars-CoV-2, le patologie infettive sono inquadrate, per l’aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro e non delle malattie professionali: in questi casi, infatti, la causa violenta è equiparata a quella virulenta;

✓ introduzione del termine cronico per quelle patologie che possono avere manifestazioni sia croniche sia acute secondo il principio generale che la malattia professionale prevede l’azione dell’agente patogeno diluito nel tempo;

✓ l’aggettivazione non occasionale presente nella precedente tabellazione è stata sostituita con la locuzione abituale e sistematica in accordo ai principi definiti nella circolare Inail del 24 luglio 2008, n. 47, ove si chiarisce che, secondo la pronuncia della Corte di Cassazione l’adibizione può ritenersi non occasionale quando costituisca una componente abituale e sistematica dell’attività professionale dell’assicurato e sia quindi intrinseca alle mansioni che lo stesso è tenuto a prestare. Accanto al requisito della non occasionalità, le previsioni tabellari richiedono che l’assicurato sia stato addetto alla lavorazione in maniera prolungata ossia in modo duraturo, per un periodo di tempo sufficientemente idoneo a causare la patologia;

✓ è stato inserito il termine “maligno” per rafforzare nelle specifiche voci l’esclusione delle patologie tumorali benigne (per esempio, mesotelioma maligno). Sono state inoltre inserite le seguenti patologie neoplastiche: tumore maligno della laringe e carcinoma del polmone tra le malattie causate da esposizione a nebbie e vapori di acido solforico e altri acidi inorganici forti, l’epatocarcinoma tra le malattie causate da cloruro di vinile, il tumore maligno della laringe e dell’ovaio tra le malattie da asbesto, il carcinoma del nasofaringe tra le malattie causate da polveri di legno e il tumore maligno del polmone tra le malattie causate da esposizione a radon. Sono stati inoltre specificati i tumori causati da radiazioni ionizzanti.”

Particolarmente rilevanti le precisazioni dell’Istituto per quanto concerne l’applicazione in termini temporali delle nuove tabelle.
Il decreto interministeriale del 10 ottobre 2023 ha infatti efficacia dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 18 novembre 2023, n. 270. Per effetto della suddetta pubblicazione, pertanto, il nuovo sistema tabellare si applica alle fattispecie denunciate a partire dal 19 novembre 2023. Per i casi rientranti nel precedente sistema e non previsti nel nuovo – per tipologia della malattia o della lavorazione o per differente periodo massimo di indennizzabilità – per i quali l’assicurato abbia già presentata la richiesta di riconoscimento anche tramite l’invio della certificazione medica, tuttora in corso di istruttoria, continua a essere applicata la normativa in vigore al momento della presentazione della domanda. È tuttavia evidente che, essendo l’aggiornamento delle tabelle la risultanza di acquisizioni scientifiche, che ben potrebbero comunque supportare la domanda del lavoratore in ordine alla prova del nesso di causalità, in applicazione del generale principio del “favor lavoratoris”, per i casi non rientranti nel precedente sistema tabellare e previsti invece nel nuovo, per i quali l’assicurato abbia già presentato domanda attualmente in trattazione, si dovrà procedere come segue:

✓ per i casi in istruttoria per il riconoscimento della malattia, per i quali non è stato emesso alcun provvedimento, dovranno essere applicate le nuove tabelle;

✓ per i casi di opposizione ex articolo 104 del Testo unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ancora in istruttoria dovranno essere applicate le nuove tabelle;

✓ per i casi relativamente ai quali pende contenzioso giudiziario, le Avvocature territoriali valuteranno, in relazione allo stato del giudizio, l’opportunità di sollecitare il riesame della fattispecie alla luce delle nuove tabelle e degli elementi di prova acquisiti al giudizio al fine dell’adozione di un provvedimento di riconoscimento della patologia da adottarsi in sede di autotutela;

✓ per i casi definiti con sentenza di rigetto passata in giudicato o prescritti non potrà essere effettuato alcun riesame.

allegato_circolare_inail_7_2024

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