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13 settembre 2012 • News

Tar Lazio respinge ricorso Cenai. Eventuali certificazioni di regolarità rilasciate da Casse edili non abilitate non potranno in alcun modo sostituirsi al Durc.

Al fine di rispondere ad un’esigenza di chiarezza più volte avanzata dalle Pubbliche Amministrazioni e dalle Associazioni nazionali della categoria, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale per l’attività Ispettiva con circolari del 2 maggio e del 1° giugno u.s., ha invitato le stazioni appaltanti a tenere esclusivamente conto di certificazioni rilasciate da Casse edili abilitate al rilascio del DURC, affermando il principio di un’inefficacia giuridica delle attestazioni di regolarità contributiva rilasciate dalle Casse “anomale”, attestazione che spesso sono ancora utilizzate e accettate da alcune stazioni appaltanti in sostituzione degli adempimenti riguardanti il Durc.

Eventuali certificazioni di regolarità rilasciate da Casse edili non abilitate – prosegue la circolare – , pur accompagnate da certificazioni di regolarità separate da parte degli Istituti, non potranno, pertanto, in alcun modo sostituirsi al DURC, ancorché dette Casse abbiano in passato sottoscritto Accordi a livello locale ovvero abbiano in corso un contenzioso in merito alla possibilità di rilasciare attestazioni di regolarità nelle more della definizione dei procedimenti.

La CENAI, a seguito delle richiamate disposizioni, ha avanzato ricorso al TAR del Lazio contro il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE (Commissione Nazionale per le Casse Edili) per l’annullamento di dette circolari. Il TAR Lazio con Ordinanza del 5 luglio 2012 ha respinto l’istanza. Con ricorso numero di registro generale 5215 del 2012, la CENAI ha avanzato ricorso al Consiglio di Stato contro gli stessi attori oltre alla Cassa Edile della Provincia di Perugia, per la riforma dell’ordinanza cautelare del TAR Lazio – Roma, sezione III bis, n.06228/2012, resa tra le parti concernente ricorso per motivi aggiunti e istanza di esecuzione della misura cautelare concessa con ordinanza n.7374/2005 dal TAR Lazio – Roma Sezione III bis, in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC). Il Consiglio di Stato con Ordinanza del 31 luglio 2012 ha respinto l’istanza della CENAI di esecuzione dell’ordinanza del 2005 del TAR, istanza tendente al riconoscimento della certificazione di regolarità contributiva, alternativa al DURC, rilasciata dalla stessa CENAI.

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