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Decreto Lavoro

5 maggio 2023 • News

E’ stato pubblicato nella  Gazzetta ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023 il decreto legge approvato lo scorso 1° maggio dal Governo, con “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”.
Si tratta del decreto legge n. 48 2023 che  entra in vigore oggi 5 maggio.

Per il testo clicca qui

Di seguito si riportano le modifiche al decreto 81/08 contenute nell’articolo 14 del testo.

INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI RAFFORZAMENTO DELLE
REGOLE DI SICUREZZA SUL LAVORO E DI TUTELA CONTRO GLI
INFORTUNI, NONCHÉ DI AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI
CONTROLLI ISPETTIVI

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 18, comma 1, lettera a) , le parole:
«presente decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto legislativo e qualora richiesto
dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28;»;
b) all’articolo 21, comma 1, lettera a) , dopo le parole: «titolo III» sono aggiunte le seguenti: «, nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di
cui al titolo IV»;
c) all’articolo 25, comma 1:
1) dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e -bis )
in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di
lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità;»;
2) dopo la lettera n) è aggiunta la seguente: «n –
bis ) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni,
comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo
di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante
il relativo intervallo temporale specificato.»;
d) all’articolo 37, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b -bis ) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il
controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari
della stessa.»;
e) all’articolo 71, il comma 12 è sostituito dal
seguente:
«12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono
direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente
competente.»;
f) all’articolo 72, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Deve altresì acquisire e conservare
agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione
in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti
individuati per l’utilizzo.»;
g) all’articolo 73, dopo il comma 4, è aggiunto il
seguente:
«4 -bis . Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al
proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.»;
h) all’articolo 87, comma 2, lettera c) , sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e dell’articolo 73,
comma 4 -bis ».

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