Patente a crediti
Confermata una volta per tutte la scadenza del primo ottobre, giorno in cui le aziende potranno avviare le procedure per la nuova patente a crediti. Lo scorso venerdì è stato pubblicato il regolamento in Gazzetta, mentre la circolare dell’Ispettorato nazionale del Lavoro pubblicata ieri di fatto dà più tempo fino al 31 ottobre ai soggetti interessati per presentare domanda sul portale dell’Inl. In queste settimane sarà sufficiente inviare un’autocertificazione via Pec che attesti il possesso dei requisiti.
Ci sono almeno tre novità importanti da segnalare rispetto alla precedente bozza di regolamento: obblighi formativi in capo all’impresa; accesso alla patente dell’impresa; azione dell’Ispettorato in caso di infortunio per colpa grave.
Nel dettaglio gli approfondimenti da Edilizia e territorio del Sole 24 ore:
Revoca patente per omissione obblighi formativi
In caso di false dichiarazioni sull’adempimento degli obblighi formativi, sparisce il riferimento alla «omissione grave» che nella precedente bozza del regolamento era espressamente indicata come causa di revoca della patente (articolo 1 comma 8), distinguendola da una omissione non ritenuta grave. Il Consiglio di Stato ha chiesto di eliminare questa distinzione; pertanto il regolamento definitivo diventa decisamente più severo su questo punto: se l’impresa risulta inadempiente in qualche modo alla verifica degli obblighi formativi dovrà restare ferma un anno prima di chiedere nuovamente la patente.
Chi può vedere la patente delle imprese
Una seconda modifica riguarda la lista delle persone autorizzate ad accedere al portale Inl per vedere se l’impresa ha o meno la patente. La principale novità è che l’autorizzazione viene estesa anche “ai soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili”, cioè i committenti, che erano stati dimenticati dalla prima bozza del regolamento. Confermati gli altri soggetti autorizzati: titolari della patente o loro delegati; pubbliche amministrazioni; rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale; organismi paritetici (iscritti nel Repertorio nazionale); responsabile dei lavori, coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori. Le modalità di “ostensione” delle informazioni dovranno essere definite dall’Ispettorato, previo parere del Garante per la privacy
Morte in cantiere per colpa grave
Il terzo punto importante è quello che riguarda l’eventualità di un infortunio in cantiere dove dovesse emergere una colpa grave in capo all’impresa. La prima versione del regolamento prevedeva l’obbligo dell’Ispettore di sospendere la patente, escludendo cioè qualsiasi discrezionalità nell’incidere sull’attività dell’impresa in tutta l’articolazione dei suoi cantieri. La versione definitiva del regolamento prevede invece che anche in questo caso l’Ispettorato potrà fare una «diversa valutazione, adeguatamente motivata». Viene così accolta l’osservazione del Consiglio di Stato volta a salvaguardare la discrezionalità degli ispettori chiamati a valutare le circostanze sul campo. In questo caso, la modifica rende meno severa e categorica l’iniziale disposizione. L’Ispettorato del lavoro fornirà ai suoi ispettori – attraverso una circolare – le indicazioni su come comportarsi nei vari casi di infortunio, proprio per aiutarli a gestire la discrezionalità che la legge gli attribuisce e che il regolamento sulla patente gli riconosce.
Tra le altre modifiche c’è il riordino del testo sul tema dei crediti e della loro attribuzione. Nel solo articolo cinque sono state elencate tutte le informazioni sui crediti aggiuntivi (oltre al punteggio base 30 crediti), sintetizzate in una apposita tabella. Nel solo articolo sei sono invece indicate le circostanze che daranno luogo alla sospensione dell’incremento dei crediti.
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