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Distacco comunitario lavoratori UE – Vademecum

3 febbraio 2015 • INTERNAZIONALE, News

IN EUROPA CAMBIANO LE REGOLE SUL LAVORO: PIU’ LIBERTA’ PER LE IMPRESE MENO DIRITTI PER I LAVORATORI

Nei giorni 26, 27 e 28 gennaio si è svolto a Bruxelles un seminario riguardante la direttiva sul distacco comunitario dei lavoratori europei 96/71/CE e sulla direttiva 2014/67 che la integra in quanto alla sua applicazione. Entro aprile 2016, infatti, la nuova Direttiva Europea in materia dovrà essere recepita da tutti gli stati membri, ma siamo pronti a questo cambiamento? Lo chiediamo al Presidente FENEALUIL Uil Massimo Trinci che è intervenuto ai lavori e con cui proviamo a tracciare il quadro della situazione.

“Da quando il Parlamento Italiano con il DL 72/2000 ha recepito la direttiva, equiparando i lavoratori in distacco nei diritti e nel salario ai lavoratori italiani, si sono aperti vari contenziosi fra gli uffici di consulenza, che rappresentavano imprese straniere con lavoratori in “distacco” ed il sindacato. Il problema – spiega Trinci – è che questa direttiva, inizialmente destinata ai soli lavoratori edili, è stata recepita nei vari paesi con procedure estremamente diversificate. Per questo motivo è stata chiamata varie volte a pronunciarsi l’Alta Corte di Giustizia Europea che ha emesso una serie di sentenze e definito le modalità applicative generali, privilegiando la libertà  di prestazione di servizi e di movimento delle imprese a discapito dei diritti dei lavoratori. Nel 2008, nel caso Ruffert, ad esempio – continua il Presidente – la Corte di Giustizia ha negato che ai lavoratori in distacco potessero essere applicati i contratti territoriali e anche, in generale, che i salari nazionali fossero  superiori ad un salario minimo previsto dalla 96/71.”

Tralasciando la questione del  salario di riferimento, “per la quale molti paesi del Centro Nord Europa – aggiunge Trinci –  hanno adottato “salari minimi” più confacenti la direttiva, mentre l’anomalia Italia, essendo pressoché isolata, non suscita al momento, se non stimolata, l’interesse della Corte di Giustizia, Trinci passa a parlare del regime previdenziale “su tale aspetto – dice – nel vademecum ad uso degli ispettori del lavoro e delle imprese sul DISTACCO DEI LAVORATORI NELL’UNIONE EUROPEA, si ribadisce che per i lavoratori distaccati dalle imprese comunitarie trova applicazione il principio di “personalità”, opposto al principio di “territorialità” vigente in materia di condizioni di lavoro. L’impresa comunitaria in regime di distacco opera in Italia, infatti, mantenendo il regime contributivo (previdenziale ed assistenziale) del Paese d’origine, mediante i Modelli A1 (ex E 101) rilasciati dal competente Istituto. Nell’ipotesi di distacco comunitario, pertanto, ai fini della determinazione dell’imponibile previdenziale, occorre riferirsi al regime contributivo previsto dalla legislazione del Paese di origine del lavoratore e non al regime italiano. Analogo discorso va fatto in relazione al regime assicurativo, per gli infortuni e le malattie professionali, che resta quello contemplato dalla legge del Paese di provenienza.”

Quello che il Presidente sottolinea dunque è che Il recepimento della nuova  Direttiva,  approvata dal Parlamento Europeo nel 2015, incombe  ed entro aprile 2016 ci si dovrà adeguare “senza però essere pronti ed attrezzati  ad affrontare i cambiamenti che ciò comporterà.” “Anche se è in sperimentazione  un sistema attraverso il quale gli ispettori potranno richiedere, coordinati da un sistema centrale, notizie sulle situazioni contributive e    occupazionali delle aziende che chiedono lavoratori in  distacco e di quelle che distaccano, una sorta di Black o White List consultabile, il sistema – manca ancora di efficacia rispetto ad un flusso di lavoratori distaccati in costante movimento fra gli stati. “Per far fronte ai problemi che deriveranno dall’applicazione della direttiva e continuare a tutelare i diritti dei lavoratori l’Italia – spiega il presidente – dovrà adeguare rapidamente il suo sistema ispettivo, creando un agenzia unica che raggruppi i vari organi preposti alle attività. Occorrerà dotarsi di leggi e di un sistema giudiziario che garantisca la rapidità, ma soprattutto la certezza della sanzione.” L’occasione potrà essere rappresentata dal recepimento della DIRETTIVA 2014/67  denominata direttiva di applicazione della 71/96 “il sindacato dovrà giocare un ruolo centrale in questa fase  di recepimento della direttiva, – conclude il presidente – perché sarà questa un’occasione per riaffermare il ruolo di validazione delle imprese da parte del nostro sistema bilaterale che costituirà anche lo strumento per la professionalizzazione dei lavoratori e la tutela della loro sicurezza.”

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IL BELGIO, CASO EMBLEMATICO

 

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