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Durc non autocertificabile

17 gennaio 2012 • News

La legge n. 183/2011 ha recentemente introdotto alcune novità in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), con l’inserimento dell’art. 44 bis nel corpo del D.P.R. n. 445/2000.

Al fine di scongiurare il diffondersi di una errata interpretazione da parte di alcune amministrazioni pubbliche, circa la possibilità di ritenere valida l’autocertificazione del DURC, Feneal Filca e Fillea congiuntamente alle Associazioni di imprese hanno inviato al Ministro del Lavoro, lo scorso 13 gennaio , la richiesta di esprimersi per un’interpretazione autentica della norma che in modo palese non prevede l’autocertificabilità del DURC.

Il Ministero del Lavoro è celermente intervenuto con una nota (allegata) per chiarire e ribadire quanto già esposto in passato: il principio di non autocertificabilità del Durc,  ‘la certificazione relativa al regolare versamento della contribuzione obbligatoria, non costituisce una certificazione dell`effettuazione di una mera somma a titolo di contribuzione (come si intende dall`art. 46 del D.P.R. n. 445/2000) ma e` un`attestazione dell`Istituto previdenziale circa la correttezza della posizione contributiva di una realta’ aziendale effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di natura contabile derivanti dalla applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali.’

‘Pertanto si  legge ancora nel testo l’art. 44 bis del D.P.R. n. 445/200 stabilisce semplicemente le modalità di acquisizione e gestione del Documento in questione senza intaccare il principio secondo il quale  le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico non possono essere sostituite da un`autodichiarazione, che non insiste evidentemente ne` su fatti, ne` su status, ne` tantomeno su qualita` personali.’  La nota precisa come nell’ambito dell`art. 44bis ‘il riferimento ad un controllo delle informazioni relative alla regolarita` contributiva ‘ai sensi dell`art. 71′, lascia intendere la possibilità da parte della P.A. di poter acquisire un Durc, non un’autocertificazione, dal soggetto interessato i cui contenuti potranno essere vagliati dalla P.A. con le stesse modalita` previste per l`autocertificazione’.

 
 

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