In alternativa rispetto al congedo parentale “speciale”, è prevista la possibilità di richiedere un bonus per i servizi di baby-sitting. Il bonus può essere chiesto dai genitori lavoratori del settore privato, dagli iscritti alla Gestione separata e dagli autonomi (iscritti e non all’Inps). Inoltre, le medesime misure di sostegno sono estese al comparto dei lavoratori impiegati nel settore sanitario pubblico e privato accreditato e per il personale addetto alla sicurezza, difesa e soccorso pubblico, attualmente impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il bonus spetta:
– ai genitori di almeno un figlio di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020;
– anche in caso di adozione e affido preadottivo;
– oltre il limite d’età di 12 anni, in presenza di figli con handicap in situazione di gravità, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
il bonus è erogato mediante libretto famiglia di cui di all’articolo 54-bis della legge 24 aprile 2017, n. 50.
Per i lavoratori dipendenti del settore privato, il bonus viene erogato nel limite massimo complessivo di 600 euro per famiglia, da utilizzare per prestazioni effettuate dal 5 marzo 2020.
La domanda, disponibile entro la prima settimana di aprile a seguito dell’implementazione informatica in corso, potrà essere presentata all’Inps avvalendosi di una delle seguenti tre modalità:
– Patronati – attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi;
– applicazione web online disponibile su portale istituzionale http://www.inps.it al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby sitting”;
– contact center integrato – numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante).
Per poter beneficiare del bonus tramite il Libretto Famiglia (articolo 54-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96), il genitore beneficiario (utilizzatore) e il prestatore (baby sitter) devono preliminarmente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, accessibile sul sito http://www.inps.it
L’utilizzatore e il prestatore possono accedere alla procedura:
– direttamente con l’utilizzo delle credenziali personali Inps;
– tramite intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, o enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152;
– avvalendosi dei servizi di contact-center Inps, che gestiranno, per conto dell’utente (utilizzatore/prestatore), lo svolgimento delle attività di registrazione e/o degli adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa. Anche in tal caso è necessario il possesso delle credenziali personali.
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