Restauro, presentata proposta di legge PD
Per i sindacati occorre “uno sforzo in più e definire esplicitamente e da subito quali siano i documenti validi per attestare le esperienze di lavoro” che per il sindacato devono essere “atti giuridicamente validi, purché relativi ad opere vincolate, che diano la possibilità anche ai dipendenti o ai numerosissimi parasubordinati, in nessun modo menzionati negli atti di data certa custoditi dalla pubblica amministrazione, di attestare la loro partecipazione effettiva ad un restauro.
Si tratta – chiariscono Feneal Filca Fillea – di quelle centinaia e centinaia di lavoratori costretti a lavorare come falsi autonomi a partita Iva per 700/800 euro al mese e a cui non viene applicato il Ccnl edilizia che ne ha, dal 2000 ad oggi, assicurato ampia tutela contrattuale, riconoscimento economico, e formazione anche grazie alla consolidata bilateralità di settore. Anche in quella applicazione si dovrebbe trovare risposta per identificare quella “documentazione certa” ai fini della qualificazione degli operatori del restauro.”
Dal sindacato la richiesta che “l’art. 182 produca i propri effetti abilitanti per le due figure principali della filiera del restauro quali il Restauratore ed il Collaboratore Restauratore fino ad una riforma organica del comparto in merito alla quale il sindacato presenterà, entro metà settembre, una piattaforma complessiva e che, con la nuova formulazione dell’art. 182, non si debba procedere ad una definizione delle figure esclusivamente ai fini della partecipazione agli appalti pubblici di beni culturali come gi fatto in precedenza dal DM n° 294/2000, come modificato dal DM n°420/2001, bensì ad una loro valorizzazione professionale e, conseguentemente, ad un riconoscimento economico delle professionalità espresse.”
Per il sindacato dovrebbe poi essere da subito “previsto un organo di verifica e di attestazione per tutta la fase transitoria e per la tenuta degli elenchi professionali costituendi, che sia composto anche dalle parti sociali rappresentative del settore.”
Infine “non vanno dimenticati coloro che hanno svolto attività di restauro su beni immobili non decorati di particolare pregio, la cui presenza è stata spesso espressamente richiesta, soprattutto in passato, dalla committenza, a maggior tutela e garanzia di qualità dell’intervento.”
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