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Interventi di sostegno al reddito

16 febbraio 2010 • News

Con decreto interministeriale del 18 gennaio 2010 vengono definite le modalità con cui  i lavoratori che percepiscono trattamenti di sostegno al reddito, in costanza di rapporto di lavoro, possono essere utilizzati dall’impresa di appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione professionale.

Il premio di occupazione,  finalizzato ad incentivare la valorizzazione dei lavoratori stessi, è previsto dal decreto-legge 78/2009, convertito nella legge n. 102 del 3 agosto 2009, ed è sperimentale per gli anni 2009 e 2010.

I progetti  possono includere attività produttiva di beni o servizi connessa all’apprendimento, e riguardano:

 

lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO)

lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS)

lavoratori sospesi a seguito di stipula di contratti di solidarietà

lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga 

Ai fini dell’inserimento dei lavoratori nei progetti di formazione o riqualificazione, il datore di lavoro deve sottoscrivere specifico accordo con il ministero lavoro, e, dove previsto, con le parti sociali che hanno sottoscritto l’accordo relativo agli ammortizzatori sociali.

Il progetto di formazione o riqualificazione professionale elaborato dal datore di lavoro deve prevedere in modo dettagliato contenuto, durata della formazione e modalità di svolgimento.

Al lavoratore utilizzato nei progetti di formazione o riqualificazione è riconosciuto, a titolo retributivo e a carico del datore di lavoro, la differenza tra il trattamento di sostegno al reddito spettante e la retribuzione originaria.

L’INPS provvede ad accantonare per ognuno dei lavoratori coinvolti nei progetti di formazione e riqualificazione, la contribuzione figurativa prevista dalla normativa per la tipologia di sostegno al reddito di cui è titolare il lavoratore stesso.  

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

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