Interventi di sostegno al reddito
Con decreto interministeriale del 18 gennaio 2010 vengono definite le modalità con cui i lavoratori che percepiscono trattamenti di sostegno al reddito, in costanza di rapporto di lavoro, possono essere utilizzati dall’impresa di appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione professionale.
Il premio di occupazione, finalizzato ad incentivare la valorizzazione dei lavoratori stessi, è previsto dal decreto-legge 78/2009, convertito nella legge n. 102 del 3 agosto 2009, ed è sperimentale per gli anni 2009 e 2010.
I progetti possono includere attività produttiva di beni o servizi connessa all’apprendimento, e riguardano:
lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO)
lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS)
lavoratori sospesi a seguito di stipula di contratti di solidarietà
lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga
Ai fini dell’inserimento dei lavoratori nei progetti di formazione o riqualificazione, il datore di lavoro deve sottoscrivere specifico accordo con il ministero lavoro, e, dove previsto, con le parti sociali che hanno sottoscritto l’accordo relativo agli ammortizzatori sociali.
Il progetto di formazione o riqualificazione professionale elaborato dal datore di lavoro deve prevedere in modo dettagliato contenuto, durata della formazione e modalità di svolgimento.
Al lavoratore utilizzato nei progetti di formazione o riqualificazione è riconosciuto, a titolo retributivo e a carico del datore di lavoro, la differenza tra il trattamento di sostegno al reddito spettante e la retribuzione originaria.
L’INPS provvede ad accantonare per ognuno dei lavoratori coinvolti nei progetti di formazione e riqualificazione, la contribuzione figurativa prevista dalla normativa per la tipologia di sostegno al reddito di cui è titolare il lavoratore stesso.
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali