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La caduta dall’alto

16 novembre 2021 • Edilizia, News

Una vittima ogni 2 giorni!

Questo è il bilancio pesante di incidenti sul lavoro nei cantieri italiani.

In più del 50% dei casi avviene per caduta dall’alto.

Come possiamo evitare questo tipo di infortunio?

Quali misure intraprendere per ridurre il rischio di caduta dall’alto?

Abbiamo provato a rispondere qui https://zeromortisullavoro.it/caduta-dallalto-misure…/

Caduta dall’alto: misure preventive per la sicurezza

Una vittima ogni 48 ore. È questa la tragica media degli incidenti mortali nei cantieri.

Tra i rischi maggiormente diffusi, in particolare nei cantieri, c’è la caduta dall’alto, con una media del 52,4% degli incidenti di questo tipo.

Nel precedente articolo abbiamo affrontato il tema della caduta dall’alto, cercando di elencare tutte le possibili situazioni di rischio in cui può ritrovarsi un lavoratore o una lavoratrice.

Insieme a Ferdinando Izzo e Simonetti Alfredo abbiamo cercato questa volta di analizzare le possibili soluzioni, sostenute ovviamente dalla normativa sulla sicurezza e sul lavoro, per evitare che questo tipo di incidente possa continuare a manifestarsi in maniera così frequente.

Caduta per sfondamento dall’alto

Occorre che sia segnalato adeguatamente, o intercluso, il passaggio degli operatori su coperture non portanti presenti nell’area di lavoro. Si evidenzia la necessità di dotare l’area di lavoro di opportuni piani di camminamento per effettuare i lavori in sicurezza e di disporre impalcati di protezione o reti di sicurezza al di sotto della copertura. Ove non sia possibile adottare tali misure collettive si rende necessario dotare gli operatori di sistemi di protezione individuali idonei per l’uso specifico, composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, ma conformi alle norme tecniche.

Tali sistemi atti a prevenire e ridurre le cadute dall’alto denominati solitamente dispositivi di protezioni individuale (DPI) anticaduta, possono essere costituiti da: imbracatura del corpo; connettore; cordino; assorbitore di energia; dispositivi retrattili; guide o linee vita flessibili; guide o linee vita rigide; dispositivo di ancoraggio. In particolare, i sistemi di protezione devono essere assicurati, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.

Cadute da scale portatili

Le scale portatili devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego. Esse devono, inoltre, essere provviste di: dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti e di ganci di trattenuta o dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità superiori.

Quando l’uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona. Si evidenzia poi la necessità di utilizzare scale appropriate alla natura del lavoro da svolgersi (con riferimento alla quota, alla pendenza dei luoghi e alla durata).

Utilizzare una scala a pioli quale posto di lavoro in quota, solo nei casi in cui l’uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non si possono modificare. È obbligatorio indossare calzature ad uso professionale.

Caduta da parte fissa di edificio

Per lavorare sui tetti o sulle coperture è necessario predisporre misure di sicurezza specifiche quali:

  • adeguati sistemi di accesso dall’esterno (es. ponteggi) in assenza di un accesso sicuro dall’interno;

  • opere provvisionali a protezione della caduta verso l’esterno (es. ponteggi, parapetti prefabbricati, reti in sicurezza, ecc.) oppure se è possibile, effettuare i lavori dall’interno di piattaforma di lavoro elevabile;

  • dispositivi di protezione individuali (DPI) anticaduta qualora, per motivi tecnici-organizzativi, non sia possibile adottare dispositivi di protezione collettiva quali opere provvisionali.

La caduta da ponteggi ed impalcature fisse

Per impedire l’accadimento di questo tipo di infortuni si devono predisporre le attrezzature di lavoro in quota dotandole di tutti gli elementi di protezione. Nelle fasi di montaggio/smontaggio dei ponteggi fare riferimento al PIMUS (Piano di montaggio, uso e smontaggio di un ponteggio) in merito all’uso di adeguati DPI. Il personale addetto all’installazione di ponteggi deve ricevere un’adeguata formazione mediante la partecipazione ad uno specifico corso teorico pratico di cui deve essere acquisita attestazione. Riguardo alla scelta dei dispositivi di protezione da inserire nel PIMUS, ovvero da utilizzare durante il montaggio e lo smontaggio, i DPI anticaduta devono essere impiegati solo quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. Se ne deduce che sui sistemi a telai prefabbricati, i parapetti devono essere preferiti ai DPI anticaduta che invece trovano un impiego più frequente sui telai a tubi e giunti che vengono montati in configurazioni atipiche. A tal fine, raccomandabile è l’utilizzo di ponteggi che prevedono il montaggio in sicurezza dei parapetti dall’impalcato sottostante.

Caduta all’interno di varco

Devono essere previste idonee protezioni e segnalazioni, individuabili anche in condizione di scarsa visibilità, per i varchi presenti in prossimità di vani scale, vani ascensore e lucernai in manutenzione e più in generale tutte le volte che vengono lasciate aperture nei solai o nelle piattaforme di lavoro, per poter così eliminare il rischio di caduta dall’alto. A tal fine devono essere adottate idonee opere provvisionali quali robusti parapetti dotati di tavole fermapiede oppure un tavolato solidamente fissato, a protezione delle aperture.

La caduta da mezzi di sollevamento o per lavori in quota

Al fine di ridurre l’accadimento di incidenti relativi a questa specifica modalità di infortunio (es. piattaforme elevabili, automezzi per la lavorazione in quota, ecc.), si rende necessario un riferimento all’ottemperanza dei principali obblighi di formazione e di addestramento del lavoratore e del datore di lavoro nell’utilizzo di macchinari. Infine, è utile richiamare il fatto che è necessario mantenere in efficienza i DPI (cinture di sicurezza, caschi, ecc.) nel corso del tempo, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie secondo le indicazioni fornite dal fabbricante con il foglio informativo, nonché, ancora una volta, assicurare ai lavoratori una formazione adeguata ed uno specifico addestramento all’uso corretto dei dispositivi.

È fondamentale che la formazione sia adeguata ed efficace e riferita a tutto ciò che si utilizza. Che l’applicazione delle misure di sicurezza siano verificate dal preposto e, cosa forse più importante di tutte, che l’impresa persegua la sicurezza reale come parte integrante dell’attività lavorativa e renda cosciente il lavoratore di ciò.

La famosa “cultura della sicurezza

A cura di Ferdinando Izzo e Simonetti Alfredo

VAI ALLA PRIMA PARTE  – I fattori di rischio

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