MENU

MENU
Durc di congruità in cantiere_il punto della situazione

Congruità in edilizia

13 dicembre 2022 • Edilizia, News

La congruità compie un ulteriore passo in avanti.
Di seguito l’articolo di Massimo Frontera su edilizia e territorioCongruità in edilizia, dal 1° marzo alert automatico con pec per i cantieri pubblici e privati

Accordo imprese-sindacati sulla procedura a cura delle Casse edili

Dal 1° marzo 2023 il rispetto della congruità della spesa per la manodopera dei cantieri edili pubblici e privati fa un importante passo avanti nel senso di una maggiore diffusione e semplificazione del sistema di calcolo finalizzato a contrastare lavoro nero, dumping contrattuale ed evasione fiscale. Si tratta di un meccanismo di alert attraverso una serie di mail con posta certificata sul quale il 7 dicembre scorso è stato raggiunto un accordo tra l’ampia platea della rappresentanza datoriale (Ance, Legacoop produzione e servizi, Agci-produzione e lavoro, Confcooperative lavoro e servizi Anaepa Confartigianato, Cna costruzioni, Fiae Casartigiani, Claai edilizia E Confapi aniem) e sindacati dell’edilizia (Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Fenal-Uil).

La procedura
Il meccanismo, che si applica per tutti i nuovi lavori di oltre 70mila euro denunciati dal 1° marzo in poi, è identico sia per i cantieri edili pubblici che per quelli privati. La procedura prevede che l’automatismo venga “innescato” dalla denuncia di nuovo lavoro, anche attraverso il sistema EdilConnect sviluppato dalle Casse edili. Il sistema fa partire in automatico una pec indirizzata all’impresa e al committente, per informare che il cantiere denunciato è soggetto a verifica di congruità, da richiedere, come previsto dalla norma, in occasione del primo Sal e prima del saldo finale. Ogni terzo giorno del mese, il sistema Edilconnect invierà all’impresa i numeri sulla congruità dei vari cantieri denunciati consentendo un monitoraggio costante dell’andamento della congruità. Venti giorni prima della fine del cantiere (nei casi in cui la durata del cantiere sia di oltre 30 giorni) l’impresa e il committente riceveranno un’altra pec che ricorda di chiedere la verifica della congruità prima del saldo.

Cantiere congruo, cantiere non congruo
A questo punto si aprono due possibilità: o il cantiere risulta congruo oppure no. Nel primo caso, la Cassa edile, sempre tramite una pec, invita l’impresa affidataria a richiedere l’attestazione di congruità obbligatoria ai fini del pagamento del saldo finale (oppure a scaricarla dal sito www.congruitanazionale.it). Se invece il cantiere non risulta congruo, la procedura prevede che il primo giorno utile del mese successivo alla scadenza della denuncia di competenza del mese di chiusura del cantiere (cioè, per esempio, il primo giugno per un cantiere chiuso il 16 aprile) venga inviata all’impresa una pec per segnalare la non congruità e il diniego dell’attestazione. «Nella missiva – recita la procedura – sarà specificato che, in caso non si ottemperi a quanto previsto dalla normativa richiamata in tema di regolarizzazione (inclusa la possibilità di presentare eventuale documentazione giustificativa, compresa la dichiarazione del direttore dei lavori ai sensi dell’Accordo 10 settembre 2020) e di richiesta dell’attestazione di congruità entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della Pec, si procederà a segnalare l’impresa affidataria come irregolare in Bni e che tale irregolarità inciderà sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio, per l’impresa affidataria, del Durc on-line». Questo automatismo, sottolinea Cnce, implica «che la Cassa Edile/Edilcassa agisca in qualità di delegata al fine di poter procedere alla richiesta dell’attestazione di congruità e, di conseguenza, il sistema Cnce Edilconnect evidenzierà sin dal momento dell’inserimento del cantiere le conseguenze previste in caso di mancata richiesta di attestazione di congruità nei tempi definiti».

I cantieri non denunciati
Se poi dai riscontri delle Casse edili sulle “notifiche preliminari” relative ai lavori da 70mila euro in su non dovessero risultare denunce di nuovi lavori le Casse invieranno un sollecito all’impresa «per informarla della necessità di ottemperare agli adempimenti previsti dalla normativa».

Fase transitoria
La procedura che entra pienamente in vigore il 1 marzo prossimo prevede una fase transitoria che riguarda tutti i cantieri che chiuderanno entro il 28 febbraio e la cui denuncia di nuovo lavoro sia stata fatta dal 1° novembre 2021. In questo caso, l’accordo prevede che «le Casse Edili/Edilcasse procederanno al rilascio dell’attestato di congruità anche qualora la documentazione giustificativa, eventualmente necessaria a dimostrare il raggiungimento della percentuale minima di congruità, sia costituita da un’autodichiarazione dell’impresa avente ad oggetto ad esempio, l’utilizzo di macchinari altamente tecnologici e/o materiali di pregio o presenza di manufatti estranei alle lavorazioni edili». Per tutti i cantieri inseriti nel sistema Cnce-Edilconnet che risultano aperti alla data del 1 marzo ricadranno invece nella nuova procedura di alert. Per eventuali ulteriori correttivi al meccanismo l’accordo prevede un nuovo incontro non oltre 31 gennaio 2023 per «l’analisi e la risoluzione dei temi non ancora definiti».

Nessun blocco arbitrario da parte delle Casse edili
L’accordo sottoscritto da imprese e sindacati prevede che, «fatta salva, ove ne ravvisino la necessità, la verifica della correttezza di quanto attestato dai soggetti interessati, non potranno inserire blocchi/inibizioni nel sistema non previsti dalle procedure esistenti». Per i lavoratori autonomi e le imprese artigiane l’accordo prevede inoltre che il sistema Edilconnect dovrà attenersi «all’indicazione delle 173 ore massime di lavoro commisurate, convenzionalmente quale costo figurativo ai fini della congruità, rispettivamente al III° livello (operaio specializzato) per i lavoratori autonomi e al V° livello per il titolare di impresa artigiana, secondo gli importi stabiliti dal contratto collettivo nazionale dell’artigianato».

« »