MENU

MENU

Accordo sulla rappresentanza

30 giugno 2011 • News

E’ stato raggiunto lo scorso 28 giugno l’Accordo interconfederale tra CGIL CISL  UIL e Confindustria in materia di rappresentanza e criteri di validità generale dei contratti aziendali.

L’Accordo riveste una grande importanza, in particolare per la FeNEAL ‘è dimostrativo del comune senso di responsabilità delle parti sociali nel ribadire il loro impegno a far fronte ai problemi legati alla crisi per rilanciare il nostro Paese, individuando obiettivi condivisi capaci di esprimere la comune volontà a contribuire positivamente.’

‘È evidente, soprattutto, il rientro della CGIL nella giusta dimensione del proprio ruolo, non più vincolata ed asfissiata dagli ideologismi della Fiom e della sua parte interna più massimalista e conservatrice. Questo accordo confederale – si legge ancora nella nota – ci consegna nuovi modelli di rappresentanza e nuove regole che sono in chiara evoluzione degli accordi precedenti del 2008 e del 1993, in modo da confermare in modo evidente la lungimiranza della nostra impostazione e quella della nostra Confederazione, quando si rivendica l’avanzamento dei processi di ammodernamento della fondamentale funzione del Sindacato.’

Tale Accordo, in riferimento alla rappresentatività per la partecipazione alle trattative e alla stipula dei Ccnl, comporta l’accertamento dei requisiti attraverso il superamento della soglia del 5% dei lavoratori occupati in ogni settore, individuata attraverso la certificazione degli iscritti da parte dell’INPS, da calcolare in modo ponderato con il numero dei consensi ottenuti nelle elezioni delle RSU, dando così attuazione all’Accordo del 2008.

Per quanto riguarda i contratti aziendali, essi saranno validi per tutti in base alla semplice maggioranza delle RSU. Nel caso di costituzione nel luogo di lavoro delle RSA, la rappresentatività della quota maggioritaria, vincolante per tutti, sarà valutata in base alla percentuale degli iscritti ad ogni organizzazione sindacale ed è prevista l’eventualità di una votazione tra i lavoratori, se richiesta anche da una sola organizzazione sindacale o dal 30% dei lavoratori stessi, che esprimendosi in maggioranza può determinare il respingimento dell’accordo aziendale.

L’Accordo prevede, inoltre, oltre al vincolo per tutti delle clausole di tregua, anche la possibilità che gli accordi aziendali possano modificare gli istituti contrattuali del Ccnl sulla base, però, di procedure contenute negli stessi contratti nazionali di categoria, oppure, se tali procedure non sono previste e solo in riferimento agli istituti che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l’organizzazione del lavoro, per un’intesa aziendale stipulata con il concorso delle organizzazioni territoriali, in caso di crisi aziendale o anche in caso di importanti investimenti che rilanciano la produttività aziendale.

« »